Menu principale:
Il primo appuntamento viene effettuato incontrando i genitori o almeno uno di loro;
Il percorso terapeutico può prevedere incontri solo con il bambino ed incontri con la parteciapazione dei genitori;
Per quanto riguarda la durata del trattamento psicoterapeutico, non essendo definibile a priori, si concorderanno obiettivi e tempi di volta in volta con i genitori;
Ogni seduta avrà la durata di 45 minuti, con frequenza da valutare in relazione alla problematica psicologica e alla disponibilità del bambino;
Nel corso dello svolgimento sarà possibile adeguare la psicoterapia alle esigenze personali e alla relazione terapeutica;
il trattamento psicoterapeutico sarà finalizzato – attraverso l’alleanza terapeutica e la collaborazione da parte del bambino e dei genitori – al conseguimento della migliore realizzazione di se stessi e delle proprie capacità/potenzialità; all’aumento della conoscenza di sé e all’accettazione dei propri limiti; alla riduzione della sofferenza psicopatologica;
strumento principale di intervento sarà il gioco ed il colloquio nell’ambito dell’orientamento utilizzato dal professionista;
il trattamento psicoterapeutico potrebbe in alcuni casi rivelarsi inefficace e non in grado di produrre gli effetti desiderati (in tal caso sarà cura del professionista informare adeguatamente i genitori del bambino e valutare se proporre la prosecuzione del rapporto terapeutico, se ipotizzare altre strategie e/o percorsi terapeutici, oppure se interromperlo);
i benefici e gli effetti conseguibili mediante la psicoterapia sono i seguenti: riduzione della sofferenza psichico-
qualora i genitori del bambino dovessero decidere per l'interruzione del percorso psicoterapeutico intrapreso, al fine di permettere i migliori risultati dello stesso, sarà auspicabile la loro disponibilità a far effettuare un ultimo incontro al bambino finalizzato alla sintesi del lavoro svolto fino ad allora e soprattutto a rendere accessibile al piccolo la possibilità dell'elaborazione della separazione;
in qualunque momento lo psicoterapeuta potrà decidere di interrompere la psicoterapia per necessità e/o per impedimento personale, o per esigenze relative all’efficacia della psicoterapia stessa, e potrà anche consigliare ai genitori del bambino di avvalersi delle prestazioni di un altro psicoterapeuta;
lo psicoterapeuta qualora lo ritenga opportuno potrà suggerire agli esercenti la potestà genitoriale sul minore l’intervento di un altro specialista e se lo ritiene necessario potrà consigliare agli stessi l’intervento di uno specialista medico sia per patologie organiche che per terapie psicofarmacologiche;
lo psicoterapeuta è tenuto all’osservanza del Codice deontologico degli Psicologi italiani. Ha l’obbligo al segreto professionale, derogabile solo previo valido e dimostrabile consenso dei genitori del paziente o per ordine dell’Autorità Giudiziaria;
il compenso, sarà preventivamente comunicato agli esercenti la potestà genitoriale sul minore, sulla base delle indicazioni definite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi.